L’art. 15-bis, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013 stabilisce l’obbligo per le Società a controllo pubblico, nonchè le Società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle Società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, di pubblicare entro 30 giorni dal conferimenti di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata;
- il curriculum vitae;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali inclusi quelli arbitrali;
- il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura
- La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.